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Dettagli procedura

Gestione della piscina comunale sita in via Conti Ricci a Vasto (CH) con lavori accessori di riqualificazione e ristrutturazione, nonché migliorie dei servizi complementari del complesso sportivo.

Ente: COMUNE DI VASTO
Oggetto: Gestione della piscina comunale sita in via Conti Ricci a Vasto (CH) con lavori accessori di riqualificazione e ristrutturazione, nonché migliorie dei servizi complementari del complesso sportivo.
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 16.189.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.000,00 €
Oneri: 15.619,71 €
CIG: B583DC6D5A
Stato: In corso
Centro di costo: SETTORE III - PROMOZIONE E SVILUPPO LOCALE
Data pubblicazione : 06 febbraio 2025 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 marzo 2025 23:59:00
Data scadenza: 25 marzo 2025 23:59:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi
Riepilogo informazioni: Gestione della piscina comunale sita in via Conti Ricci a Vasto (CH) con lavori accessori di riqualificazione e ristrutturazione, nonché migliorie dei servizi complementari del complesso sportivo.

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Nel caso di partecipazione da parte di una società sportiva, e considerando che i lavori di ristrutturazione richiedono il possesso delle necessarie certificazioni SOA per la loro esecuzione, si chiede se la suddetta società possa appaltare o subappaltare tali lavori a un’impresa in possesso delle certificazioni SOA richieste, in conformità con quanto disposto all’art. 3.1 punto 4 del disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici, articoli 100 e 119 sul possesso dei requisiti e sul subappalto). In caso di risposta affermativa, si chiede gentilmente di chiarire se, in fase di offerta, la società sportiva debba dichiarare, oltre ai lavori da subappaltare, anche l’impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione degli stessi, o se sia possibile comunicare tale informazione successivamente, al momento dell’effettiva esecuzione delle opere. Inoltre se tale dichiarazione debba essere integrata nella domanda di partecipazione da inserire nella busta A.

Risposta:

Ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 si chiarisce che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice richiamato, possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presenteLibro;
c) all`atto dell`offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
L`affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell`esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l`assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all`articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l`ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
Alla luce di quanto testualmente riportato, si delucida che il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Infatti, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto ”necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto ”facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e, ancora più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.3.2023, n.3180).
Si precisa che la dichiarazione di subappalto deve essere prodotta all’interno della “busta” contenente tutta la  documentazione ammnistrativa, cosi come previsto nel Disciplinare di gara.